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Le caratteristiche tecniche

In linea generale se ci venisse chiesto di descrivere un monopattino elettrico probabilmente diremmo si tratti di una piccola tavola con due ruote e un manubrio che è dotata di un motore elettrico, ma in realtà è molto più complesso di quanto sembri. La normativa è molto precisa nella descrizione delle sue caratteristiche tecniche, nello specifico si fa riferimento alla legge 9 novembre 2021, n. 156, che riprende il proprio testo riguardo ai requisiti per un monopattino elettrico dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019; nel testo di legge si specifica che le caratteristiche costruttive per cui un mezzo sia considerato un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica sono la presenza di:

  1. manico, 

  2. leva del freno, 

  3. acceleratore, 

  4. display di controllo, 

  5. manubrio,

  6. cavo elettrico o freno,

  7. sistema di bloccaggio per la regolazione dell’altezza del manubrio,

  8. piantone dello sterzo (ovvero quella componente che invia le indicazioni del movimento, in questo caso, dal manubrio allo sterzo),

  9. head tube o collegamento forcella-telaio,

  10. forcella anteriore,

  11. ruote (in numero due),

  12. telaio,

  13. pedana,

  14. forcella posteriore,

  15. gruppo di frenatura principale,

  16. motore,

  17. trasmissione,

  18. batteria,

  19. parafango,

  20. rotellina,

  21. manico per il trasporto

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Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali si fa riferimento all’art. 50 del codice della strada che prevede non possano superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. Altri requisiti essenziali, previsti dalla legge 156/2021, sono: l’assenza di posti a sedere, la presenza di un motore elettrico di potenza nominale continua (che si definisce come la potenza meccanica che il mezzo può mettere a disposizione in modo continuativo senza danneggiare i componenti) NON superiore a 0,50 kW, un segnalatore acustico (più comunemente chiamato clacson), un regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti previsti per questi mezzi e la marcatura CE, come “prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006”. Provvedimenti successivi, quale la legge 15/2022, hanno previsto l’obbligo, per i monopattini elettrici commercializzati in Italia, di dotare ciascun veicolo di indicatori luminosi di svolta (le “frecce”) e di freno su entrambe le ruote, con decorrenza dal 30 settembre 2022 e un obbligo di adeguamento di coloro che ne fossero sprovvisti entro il 1° gennaio 2024.




Bibliografia:

-Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019 (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario)



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